In riferimento ai VOUCHER emessi a seguito della cancellazione di pacchetti turistici a causa della situazione
emergenziale epidemiologica da COVID-19, VOUCHER ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020:
Art. 6-bis
(Definizione di buono-corrispettivo)
1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato
come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica,
sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei
potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Art. 6-quater
(Buono-corrispettivo multiuso)
1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina
applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo
dà diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo
della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto non costituisce effettuazione di detta cessione
o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso da' diritto si considera effettuata al verificarsi degli
eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi
del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.
b) all'articolo 13, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-quater
è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso
al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente,
la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo.
La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo,
è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.».